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CAPO I
Natura Giuridica - Sede - Fini
- Comprensorio - Perimetro
ART. 1 - Il Consorzio di Bonifica
" Ugento e Li Foggi " costituito con DPR 5-3-1958 registrato
alla Corte dei Conti il 27-3-1958 n. 5 al FI. 166, a seguito
di fusione dei Consorzi " Mammalie-Rotta-capozza-Pali " costituita
con DPR del 3-7-1957 e " Paludi Li Foggi " con DPR 30-7-1952
ed ampliato con DPR 13-3-1963, DPR 8-10-1969 e DPRP 27-1-1976
e con delibera della Giunta Regionale n. 4788 del 30-5-1980,
è retto dal presente Statuto. Il Consorzio, Ente di Diritto
Pubblico, ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215
e dell'art. 21 della L.R. 31-5-1980 n. 54 ha sede legale in
Ugento (Lecce) con sezione staccata in Lecce ed uffici operativi
nelle località più rappresentative del comprensorio.
ART. 2 - Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti
che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero
che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini
istituzionali. In particolare provvede:
a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di
tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 31-5-80 n. 54;
b) alla predisposizione di programmi pluriennali e stralci annuali
di interventi nei territori classificati di bonifica integrale
elaborati sulla base del piano generale di bonifica e di tutela
del territorio rurale in conformità a quanto previsto dall'art.
5 della L.R. 31-5-1980 n. 54;
c) alla predisposizione dei programmi d'intervento fino all'approvazione
del piano generale di bonifica;
d) alla predisposizione dei programmi annuali di interventi
di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche ai sensi
del I comma dell'art. 5 L.R. 31-5-80 n. 54;
e) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei
piani territoriali ed urbanistici, nonchè dei piani e programmi
di difesa dell'ambiente e di tutela dagli inquinamenti;
f) alla progettazione e all'esecuzione delle opere pubbliche
di bonifica di competenza statale e regionale, nonchè di ogni
altra opera pubblica, di interesse del comprensorio affidata
in concessione dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti territoriali;
g) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di
bonifica di competenza statale, e regionale, nonchè delle altre
opere consortili;
h) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati,
su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale,
la esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie
di competenza privata e di tutte le altre di interesse particolare
di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo
alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue
e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale
sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello
Stato o della Regione;
i) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione
degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro
gestione, nonchè nella progettazione ed esecuzione delle opere
di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi su richiesta
ed in nome e per conto dei proprietari consorziati e nel conseguimento
delle relative provvidenze statali e regionali;
l) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano
generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
m) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi
del Capo IV del RD 13 febbraio 1933 n. 215;
n) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio
idraulico, nonchè quelle, di utilizzazione idrica ai sensi e
per gli effetti della vigente legislazione;
o) ad assumere le funzioni di delegato tecnico per la trasformazione
e quotazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi
civici, ai sensi della legge 16-6-1927, n. 1766;
p) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della
produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
q) allo svolgimento di tutte quelle funzioni affidate dalla
Regione ai sensi dell'art. 8, II comma della L.R. 31-5-80 n.
54.
ART. 3 - Il comprensorio del Consorzio ha una superficie
totale di ettari 189.494 che ricadono tutti in Provincia di
Lecce nei seguenti Comuni:
1 Acquarica del Capo Ha. 1.837
2 Alessano Ha. 2.848
3 Alezio Ha.1.653
4 Alliste Ha. 2.347
5 Andrano Ha. 1.547
6 Aradeo Ha. 851
7 Bagnolo del Salento Ha. 676
8 Botrugno Ha. 968
9 Calimera Ha. 1.114
10 Cannole Ha. 2.002
11 Caprarica di Lecce Ha. 1.082
12 Carpignano Salentino Ha. 4.803
13 Casarano Ha. 3.808
14 Castri di Lecce Ha. 1.222
15 Castrignano dei Greci Ha. 952
16 Castrignano del Capo Ha. 2.036
17 Castro Ha. 444
18 Cavallino Ha. 2.234
19 Collepasso Ha. 1.268
20 Corigliano d'Otranto Ha. 2.806
21 Corsano Ha. 908
22 Cursi Ha. 818
23 Cutrofiano Ha. 5.572
24 Diso Ha. 1.155
25 Gagliano del Capo Ha. 1.614
26 Galatina Ha. 1.561
27 Gallipoli Ha. 3.684
28 Giuggianello Ha. 1.006
29 Giurdignano Ha. 1.375
30 Lecce Ha. 23.839
31 Lequile Ha. 203
32 Lizzanello Ha. 2.501
33 Maglie Ha. 2.236
34 Martano Ha. 2.184
35 Martignano Ha. 635
36 Matino Ha. 2.628
37 Melendugno Ha. 9.106
38 Melissano Ha. 1.242
39 Melpignano Ha. 1.093
40 Miggiano Ha. 764
41 Minervino di Lecce Ha. 1.788
42 Montesano Salentino Ha. 847
43 Morciano di Leuca Ha. 1.330
44 Muro Leccese Ha. 1.654
45 Neviano Ha. 1.606
46 Nociglia Ha. 1.094
47 Ortelle Ha. 995
48 Otranto Ha. 7.615
49 Palmariggi Ha. 878
50 Parabita Ha. 2.084
51 Patù Ha. 854
52 Poggiardo Ha. 1.980
53 Presicce Ha. 2.409
54 Racale Ha. 2.447
55 Ruffano Ha. 3.882
56 Salve Ha. 3.279
57 Sanarica Ha. 1.275
58 San Cassiano Ha. 857
59 S. Cesarea Terme Ha. 2.645
60 San Donato di Lecce Ha. 2.006
61 Scorrano Ha. 3.485
62 Sogliano Cavour Ha. 517
63 Soleto Ha. 2.814
64 Specchia Ha. 2.474
65 Spongano Ha. 1.213
66 Sternatia Ha. 1.651
67 Supersano Ha. 3.619
68 Surano Ha. 885
69 Surbo Ha. 2.034
70 Taurisano Ha. 2.332
71 Taviano Ha. 2.118
72 Tiggiano Ha. 750
73 Tricase Ha. 4.264
74 Tuglie Ha. 840
75 Ugento Ha. 9.872
76 Uggiano La Chiesa Ha. 1.433
77 Vernole Ha. 6.057
78 Zollino Ha. 989 Totale Ha. 189.494
ART. 4 - Il perimetro consorziale del comprensorio si
svolge secondo i confini così determinati: da Nord a Est con
il mare Adriatico e canale d'Otranto comprendente la costa da
limite della Provincia di Lecce e Brindisi a capo d'Otranto;
da Est a Sud con il canale d'Otranto e mare Ionio comprendente
la costa da Capo d'Otranto a Capo S. Maria di Leuca; da Sud
a Ovest con il mare Ionio comprendente la costa da Capo S. Maria
di Leuca a Gallipoli; da Ovest a Nord con il seguente confine:
strada Gallipoli (borgo) per S.S. 101 fino all'incrocio con
la provinciale per Sannicola, seguendo la stessa fino ad intersecare
il confine amministrativo del Comune di Sannicola. Da questo
punto segue i confini amministrativi dei Comuni di Sannicola,
Galatone, Seclì, Galatina fino ad intersecare la strada provinciale
che da Aradeo porta a Noha e Galatina fino alla S.S. di Galatina
(n. 476). Da Galatina lungo la S.S. 476 fino a deviare e seguire
i confini amministrativi di San Cesario di Lecce, Lequile, Monteroni
di Lecce, Arnesano, Novoli, Squinzano e Torchiarolo. La superficie
ed il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente e dalle relative allegate planimetrie.
CAPO II
Organi del Consorzio
ART. 5 - Sono organi del Consorzio:
a) l' Assemblea;
b) il Consiglio dei Delegati;
c) la Deputazione Amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sezione I
Assemblea
ART. 6 - L' Assemblea ha il compito
di eleggere il Consiglio dei Delegati. Fanno parte dell'
Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto
consortile che godano dei diritti civili e paghino il
contributo consortile nella qualità di proprietari di
immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori
di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo
derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare
i contributi consortili. Per le persone giuridiche, per
i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato
dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti
all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato
da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale
dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza
delle quote computandosi anche la quota del delegato.
La delega di cui al precedente comma deve essere conferita
con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario
comunale del comune di residenza dei deleganti, ovvero
da funzionari del Consorzio alI 'uopo delegati dal Presidente.
In mancanza di delega si considera quale rappresentante
della comunione il primo intestatario della corrispondente
partita catastale risultante dai registri del Consorzio.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti
indicati nei precedenti terzo e quarto comma, i relativi
titoli di legittimazione debbono essere depositati presso
la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati,
non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato
per la convocazione dell'Assemblea elettorale.
ART. 7 - L 'iscrizione nell'elenco degli aventi
diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio
del diritto stesso.
ART. 8 - Ogni componente dell'Assemblea ha diritto
ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se
non nei limiti di cui al successivo comma. Gli iscritti
nell'elenco degli aventi diritto al voto inclusi i rappresentanti
di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 6 -
possono farsi sostituire nell' Assemblea da altro iscritto
nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta.
Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui
al quinto comma dell'art. 6, deve essere consegnata al
Presidente del seggio elettorale. Ciascun soggetto non
può cumulare più di 2 deleghe.
ART. 9 - I delegati elettivi componenti il Consiglio
dei Delegati di cui al successivo art. 34 comma 1° sono
eletti tra gli aventi diritto al voto. Ai fini di tale
elezione tutti gli aventi diritto al voto sono suddivisi
in quattro sezioni distinte in relazione alla contribuenza
con deliberazione della Deputazione Amministrativa come
previsto dal penultimo comma del presente articolo. Le
modificazioni che si rendessero necessarie, a seguito
di variazioni della contribuenza o per altro titolo, dal
numero delle sezioni come sopraindicato saranno deliberate
dal Consiglio dei Delegati con provvedimento da sottoporsi
all'approvazione della Regione. Ad ogni sezione deve essere
attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati
da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma
di contributi imposti ai consorziati facenti parte di
ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile,
fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.
In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti
all'unità, per difetto o per eccesso. I Delegati eventualmente
non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà
dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre
sezioni con i criteri di cui al precedente comma. L 'individuazione
dei limiti della contribuenza di ciascuna sezione è effettuata
con deliberazione della Deputazione Amministrativa da
sottoporsi all'approvazione della Regione. L 'elezione
del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e
contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione,
di regola, di liste concorrenti di candidati compresi
fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al
voto della rispettiva sezione.
ART. 10 - La formazione dell'elenco degli aventi
diritto al voto, di competenza della Deputazione Amministrativa,
deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l' Assemblea.
L 'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al
voto: -le generalità; -nel caso di rappresentanza necessaria
di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 anche le generalità
del rappresentante designato ai sensi del settimo comma
dello stesso articolo; -l'ammontare complessivo del contributo
iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso
alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
-la sezione alla quale l'avente diritto al voto appartiene
ai sensi del precedente art. 9 ; -indicazione del seggio
presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
ART. 11 - La deliberazione della Deputazione Amministrativa
di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto
dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo
di 15 giorni consecutivi. Per lo stesso periodo dovrà
essere pubblicato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente
nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione
degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo
Comune. Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà
essere depositato, a disposizione degli interessati, presso
gli uffici del Consorzio. Dell'avvenuto deposito dell'elenco
dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante
affissione nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto,
nel quale dovranno essere altresì indicati il termine
e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami
da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere
riportato il testo degli art. 6 e 7 del presente statuto.
ART. 12 - I reclami contro le risultanze dell'elenco
debbono essere diretti alla Deputazione Amministrativa
e inviati, mediante raccomandata con r .r ., presso la
sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici
giorni dall'ultimo di pubblicazione. La Deputazione. entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente
comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami
ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.
Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata
r .r . Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei
rappresentanti di cui ai commi terzo e quarto del precedente
art. 6, la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi
diritto al voto le generalità dei votanti -ivi comprese
quelle dei predetti rappresentanti -e dispone, sulla base
dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi per
ciascuna delle sezioni di aventi diritto al voto di cui
al precedente art. 9 e per ciascun seggio elettorale.
ART. 13 - La convocazione dell'Assemblea viene
fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione
del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto murale
da pubblicarsi nell' Albo consorziale, nei Comuni e nelle
frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta
almeno sette giorni prima di quello fissato per l' Assemblea.
In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio
e termine delle votazioni, nonchè la sede ed il numero
dei seggi; sarà altresì riportato il testo degli artt.
6 e 8 del presente statuto. Nel manifesto dovrà essere
anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione
dell'Amministrazione, di cui all'art. 36 lettera t). Inoltre,
nelle tre settimane prima della data di riunione della
Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani
di larga diffusione locale, per due volte - a distanza
di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni
relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni,
si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto
murale. L' Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni,
entro il mese di novembre, semprechè sia trascorso un
periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione
delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo
alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto
di cui al II comma dell'art. 12.
ART. 14 - Sono eleggibili a delegati gli elettori
iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto. Non
possono essere eletti quali delegati:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli
inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione
del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici,
per la durata della interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano
la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo
gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano
stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano
1 'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad
un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competono
funzioni di vigilanza e tutela sull'Amministrazione del
Consorzio;
g) i dipendenti comunque denominati;
h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale
o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro
gestione;
i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso
il Consorzio, si trovino legalmente in mora. Non possono
essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti,
gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L 'ineleggibilità
ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori
contributi.
ART. 15 - Gli iscritti nell'elenco degli aventi
diritto al voto possono presentare liste di candidati
per ciascuna sezione di appartenenza, scelti fra gli iscritti
negli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva sezione
di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di cui
al precedente art. 6. Il numero dei candidati compresi
in ciascuna lista non deve essere superiore al numero
dei delegati attribuiti a ciascuna sezione come indicato
nel precedente art. 9. Le liste devono essere presentate
per sezioni e sottoscritte da un numero di consorziati
non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto di ogni
sezione. Le liste devono essere firmate per accettazione
dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori
delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle
forme di legge o dal segretario o da funzionari del Consorzio
all'uopo designati dal Presidente. I candidati devono
essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando
cognome, nome, data e luogo di nascita. I candidati e
i presentatori non possono figurare in più di una lista.
Qualora più liste contengano uguali firme di candidati
o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla
lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non
apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni
debitamente motivate in ordine all'accettazione delle
liste nonc4è alla eliminazione delle firme ricorrenti
in più di una lista saranno comunicate, anteriormente
alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra
i firmatari presentatori delle relative liste. I presentatori
delle liste non possono essere candidati. Le liste devono
essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le
ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione
dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal
Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia
da lui firmata con l'indicazione del giorno e della ora
di presentazione.
ART. 16 - Ultimate le operazioni riguardanti la
presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente
assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
secondo l'ordine di presentazione rispettando altresì
l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
Le schede di presentazione sono di tipo unico ma di diverso
colore a seconda della sezione di rappresentanza e devono
riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna
lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero
progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.
Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno
saranno tracciate linee orizzontali in numero pari a quello
dei candidati di ciascuna lista, in modo che l'elettore
eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza
in ordine della lista votata.
ART. 17 - Ogni seggio è composto da un Presidente,
due scrutatori e un segretario, nominati dalla Deputazione
Amministrativa. I presentatori e i candidati delle liste
non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.
ART. 18 - Nel caso che all'apertura del seggio
uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il
Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i
consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà
cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario
del seggio. Nel caso che all'apertura del seggio fosse
assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni
lo scrutatore più anziano d'età il quale avvertirà subito
il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Il Presidente
sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. Quest'ultimo
coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni
e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.
Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto.
incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle
loro funzioni. Durante le operazioni elettorali devono
essere sempre presenti almeno due componenti il seggio
tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Ai membri
del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla
Deputazione Amministrativa, oltre al rimborso spese.
ART. 19 - Il Presidente del Consorzio dispone affinchè
nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al
Presidente del seggio:
a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori
che hanno diritto di votare nel seggio;
b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonchè
i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 6;
c) una copia del manifesto di convocazione dell'assemblea;
d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due
devono essere affisse nella sala della votazione;
e) una copia dello statuto consortile:
f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione,
con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle
schede stesse;
g) prospetti per le operazioni di scrutinio;
h) due copie dello schema del verbale;
i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.
ART. 20 - Nella sala delle votazioni è ammesso
soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto
al voto della sezione corrispondente e del relativo seggio.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi
a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire
la carta di identità o altro documento di identificazione
equipollente. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione,
sull'elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno
dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore
ne attesta I 'identità, apponendo la propria firma nella
colonna di identificazione. Se nessuno dei membri del
seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità
la identità dell'elettore, questi può presentare un altro
elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore
che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco
del nome dell'elettore interessato. In caso di contestazione
sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco
di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione,
il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta
stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita
dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del
Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato. Tra
l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere
almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento
stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita
sala saranno ammessi a votare. Riconosciuta l'identità
personale dell'elettore, il Presidente consegna all'elettore,
insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al
Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente
constata la chiusura della scheda, e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina. Prima di introdurre la scheda nell'urna, il
Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro
da parte dello scrutatore. Il Presidente, quindi, introduce
la scheda votata nell'urna, contemporaneamente uno dei
membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo
la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita
colonna dell'elenco.
ART. 21 - Una scheda valida rappresenta un voto
di lista. L 'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente
per candidati inclusi nella lista da lui votata. Sono
nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato
con la chiarezza a distinguerlo da ogni altro candidato.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita
copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno
della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.
Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono
inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno
di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia
votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di
lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è
attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero
dei candidati compresi nella lista votata. Rimangono valide
le prime. L 'indicazione delle preferenze può essere fatto
scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono
contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali
preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio
sotto il contrassegno della lista votata.
ART. 22 - Se l'elettore non vota dentro la cabina,
il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone
la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Se
un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata,
ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia
deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda,
restituendo però la prima la quale è messa in un plico,
dopo che il Presidente vi abbia scritto "Scheda deteriorata"
apponendo la sua firma. Il Presidente deve sostituire
la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra
prelevata dal pacco delle schede medesime.
ART. 23 - Le votazioni sono valide qualunque sia
il numero dei votanti. Alla lista di candidati che, all'interno
di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di
voti sono assegnati i 2/3 dei delegati spettanti alla
sezione. Alle altre liste della medesima sezione che hanno
ottenuto voti è assegnato il residuo terzo suddiviso in
proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. Sono eletti
all'interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti preferenziali. Nell'ipotesi
di più liste che abbiano conseguito pari numero di voti
sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze fra le liste con pari numero di voti.
Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista
di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza
anche ad eventuali diritto al voto della medesima sezione
non compresi nella lista presentata. In questo caso, in
deroga al precedente quarto comma, risultano eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti calcolandosi
a tale fine i voti preferenziali e i voti di lista che
si aggiungono ai primi. Qualora in una sezione non siano
state presentate liste, ciascun elettore potrà votare
chiunque avente diritto al voto nella medesima sezione.
Sarà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nell'ipotesi del quarto, quinto e sesto comma del presente
articolo, in caso di parità di voti tra i candidati risulterà
eletto il più anziano di età.
ART. 24 - Dopo che gli elettori abbiano votato,
il Presidente dichiara chiusa la votazione. Il seggio,
in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte
in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e
firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del
seggio. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco
di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente
procederà all'accertamento del numero dei votanti. Il
Presidente accerta che la differenza fra il numero di
schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle
consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate
e racchiuse nel plico. Il Presidente ripone, quindi, le
schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendone
una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.
Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario,
prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del
numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
ART. 25 - La validità dei voti contenuti nelle
schede deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi
la volontà effettiva dell'elettore.
ART. 26 - Sono nulli i voti contenuti in schede
che presentino scritture o segni tali da far ritenere,
in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già
predisposti. Sono, altresì nulli i voti contenuti in schede
che non siano quelle prescritte.
ART. 27 - Il Presidente, udito il parere degli
scrutatori, decide, in via provvisoria, sulle questioni
che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di
scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate
nel verbale.
ART. 28 - Le schede corrispondenti ai voti contestati
devono essere riposte in una busta che verrà sigillata
e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del
seggio. Le schede corrispondenti ai voti validi devono
essere riposte in apposita busta con le medesime formalità
di cui al primo comma.
ART. 29 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto
verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, secondo
lo schema predisposto dal Consorzio, che sarà firmato
in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti
del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i
reclami presentati, delle proposte fatte, dei voti contestati
e delle decisioni del seggio.
ART. 30 - Il Presidente dichiara il risultato
dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L
'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.
ART. 31 - Alla fine delle operazioni di scrutinio,
il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e
il materiale in buste o plichi, così distinti:
1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti
di scrutinio;
2) schede corrispondenti ai voti contestati e le carte
relative ai reclami;
3) schede corrispondenti ai voti nulli;
4) schede deteriorate;
5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
6) il materiale residuo. Su ciascuna busta o plico sarà
indicato il contenuto, il seggio, le firme del presidente
e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati
ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data
ricevuta.
ART. 32 - I verbali relativi alle operazioni elettorali
devono essere inviati all' Assessorato Agricoltura entro
8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Contro
le operazioni elettorali può essere interposto reclamo
alla Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro
cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni
di voto, presso la segreteria del Consorzio. La Deputazione
Amministrativa, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura
delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti,
decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati
delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati
delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali
reclami sono comunicati all' Assessorato all' Agricoltura.
Gli eventuali ricorsi avverso gli anzi detti risultati
devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta
Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dei risultati sull'albo consortile.
ART. 33 - Nel caso di rinuncia di qualcuno degli
eletti come previsto dall'art. 45, la Deputazione Amministrativa
procederà alla proclam1zione integrativa del subentrante
ai sensi del 3° comma dell'art. 32.
Sezione II
Consiglio dei delegati
ART. 34 - Il Consiglio dei Delegati
è costituito da 60 componenti di cui 50 eletti a termine
della precedente sezione e da lO membri di diritto nominati
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31-5-80 n. 54 nonchè
dal delegato regionale di cui all'art. 30 della L.R. Trascorsi
60 giorni dalla data delle elezioni il Consiglio dei Delegati
è validamente costituito anche se non siano stati designati
i membri di diritto e il delegato regionale. Il Consorzio
è tenuto a comunicare la data delle elezioni almeno 30
giorni prima agli Enti interessati alla designazione dei
membri di diritto. Partecipa alle riunioni del Consiglio
con voto consultivo anche un rappresentante dei dipendenti
del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata
dal Presidente del Consorzio.
ART. 35 - I membri elettivi del Consiglio dei
Delegati che per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta,
cessino dalla carica sono sostituiti di diritto dal primo
dei candidati non eletti nella medesima lista della sezione
di appartenenza. Qualora la sostituzione nei termini indicati
al precedente comma non sia possibile, la costituzione
del Consiglio sarà ritenuta ugualmente valida fino alla
scadenza del quinquennio a meno che non si verifichi l'ipotesi
di cui all'ultimo comma dell'art. 50 del presente statuto,
dovendosi procedere, in tal caso a nuove elezioni in conformità
a quanto previsto dallo stesso art. 50. I nuovi nominati
rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti
i sostituti. Alla sostituzione dei membri di diritto provvede
la Regione.
ART. 36 - Spetta al Consiglio:
a) eleggere tra i membri elettivi il Presidente e, tra
tutti i suoi membri, effettivi e di diritto, gli altri
componenti la Deputazione, rispettando la proporzione
fra i membri elettivi e di diritto stabilita dall'art.
23, 1° comma della L.R. n. 54. Fra i membri della Deputazione
Amministrativa il Consiglio elegge quindi due vice presidenti;
b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e fissarne
gli emolumenti;
c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
d) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 5 della L.R. n. 54 nonchè
formulare le relative proposte;
e) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche dello
stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento
dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei
dipendenti;
g) deliberare sul piano generale di bonifica e di tutela
del territorio rurale e sui progetti di massima delle
opere che non siano comprese nel piano stesso;
h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio
e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla
manutenzione delle opere obbligatorie ai sensi dell'art.
15 della L.R. n. 54 di competenza privata o volontarie
di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi,
e sulle relative operazioni di finanziamento quando tali
opere sono eseguite dal Consorzio;
l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio
per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
m) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione,
nonchè le variazioni agli stanziamenti che si rendessero
necessari in corso di esercizio, semprechè non possa provvedersi
attingendo ai fondi di riserva;
n) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni
sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo
art. 40 lett. m);
p) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata,
ad enti, società od associazioni, che comunque presentino
interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
q) deliberare sui 'criteri per le licenze e concessioni
temporanee a terzi non consorziati;
r) deliberare, con riguardo al perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente, sull'acquisto e sull'alienazione
di beni immobili, nonchè sulla costituzione, modificazione
ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
s) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni
aventi il compito di coordinare e riferire in sede consultiva
su materie di sua competenza ;
t) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione
tecnico - economica finanziaria sull'attività svolta,
da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti
nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima
di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie
deliberazioni;
v) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame
dalla Deputazione. Il Consiglio attribuisce il compito
di segretario degli organi deliberanti, per un periodo
di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi,
ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori
a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia
stata prevista dal regolamento organico; in tal caso le
funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui
tali funzioni sono conferite dal regolamento stesso.
ART. 37 - Il Consiglio dei Delegati viene convocato
dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione,
non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato
quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei
Delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione
degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio
dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 60
penultimo comma. Le riunioni del Consiglio avranno luogo
nella sede consorziale o in altra località scelta dal
Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera
raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette giorni
prima di quello fissato per la adunanza. Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno
e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In
caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione.
Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli
argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati
presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei
Delegati. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri
argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione
telegrafica ai Delegati 24 ore prima dell'adunanza. In
questo caso, quando un terzo dei presenti 10 richieda,
ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita
al giorno successivo.
ART. 38 - La riunione di insediamento del Consiglio
dopo le elezioni è convocata dal Presidente uscente ed
è presieduta dal Consigliere che ha avuto il maggior numero
di voti nelle elezioni. In caso di parità di voti, presiede
il Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio provvede
nella prima seduta alla convalida della elezione dei Consiglieri.
Sezione III
Deputazione amministrativa
ART. 39 - La Deputazione è composta dal Presidente
del Consorzio e da 17 altri membri eletti a termini dell'art.
36, fra i quali i due vicepresidenti nonchè un Delegato
regionale a norma dell'art. 30 della L.R. n. 54 del 31-5-80.
ART. 40 - Spetta alla Deputazione:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) effettuare la suddivisione in quattro sezioni degli
aventi diritto al voto a seconda del diverso carico contributivo;
d) nominare i componenti dei seggi elettorali;
e) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;
f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti
alla autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione
speciale, nonchè sulle eventuali transazioni;
g) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento
dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei
dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
h) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione
e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
i) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo
e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare
l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del
Consiglio; disporre gli storni resisi necessari dei fondi
di riserva;
l) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del
piano di classifica e del bilancio preventivo, approvati
dal Consiglio;
m) deliberare, per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente,
sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno
o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello
Stato, di enti e di privati, nonchè sull'assunzione di
mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali
per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche
a carico della: proprietà;
n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante
e le relative domande di concessione;
o) deliberare i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per
l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento
dei servizi;
p) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni
mobili, sulle locazioni e conduzioni nonchè sulle concessioni
di godimento temporanei dei beni immobili;
r) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee;
s) nominare, tra i componenti il Consiglio dei Delegati
e la Deputazione commissioni permanenti consultive per
materie specifiche;
t) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto,
alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
u) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione
delle opere e dei beni consorziali;
v) sovraintendere alla conservazione e all'aggiornamento
del catasto consorziale;
w) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie
deliberazioni;
x) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni
elettorali e proclamare i risultati delle votazioni della
Assemblea e i nominativi degli eletti;
y) provvedere nelle materie che non siano espressamente
attribuite alla competenza di altri organi consorziali
- semprechè non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio
stesso nell'adunanza immediatamente successiva.
ART. 41 - In caso di urgenza tale da non consentire
la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione
delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica
del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.
ART. 42 - La Deputazione viene convocata non meno
di 6 volte all'anno di iniziativa del Presidente. Deve
altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta scritta con 1 'indicazione degli argomenti
da trattare. Le riunioni della Deputazione avranno luogo
nella sede consorziale o in altra località scelta dal
Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera
raccomandata spedita ai Deputati almeno quattro giorni
prima di quello fissato per la adunanza. Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno
e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In
caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
telegramma non meno di due giorni prima della data della
riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri
argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione
ai Deputati almeno 24 ore prima della adunanza. Gli atti
relativi agli argomenti da trattare saranno depositati
presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei
Deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.
Sezione IV
Presidente e vice presidente
ART. 43 - Il Presidente
ha la legale rappresentanza del Consorzio:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza,
con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima
e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui
contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la
Deputazione Amministrativa;
d) sovraintende all'Amministrazione consorziale e assicura
l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e
dello statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi
consorziali;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi
ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere
d 'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione
Amministrativa;
g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
h) presiede alle gare e alle licitazioni per la aggiudicazione
di appalti e forniture;
i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica
e di bonifica;
l) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire
la convocazione della Deputazione sulle materie di competenza
della Deputazione stessa escluse quelle indicate all'art.
40, lett. y e al1'art. 41. Tali deliberazioni devono
essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro
il termine di un mese.
ART. 44 -I Vice Presidenti sostituiscono il
Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo
coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.
Sezione V
Disposizioni comuni
ART. 45 - L 'elezione
si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata
al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni
dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che
sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata
con r .r .entro tre giorni dalla data della proclamazione
o della votazione, a seconda si tratti di elezione a
delegato ed alle altre cariche consorziali. In difetto
di accettazione della carica di delegato entro i termini
indicati, colui che è stato eletto viene considerato
rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei
non eletti della stessa lista nell'ambito della sezione
di appartenenza. Anche in tale ipotesi si applicano
i commi I e II del presente articolo ed il termine di
cui al II comma decorre, rispettivamente dalla 'data
di proclamazione integrativa di cui all'art. 33 o dalla
data di scadenza del termine per l'accettazione. Qualora
la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile
e nei casi diversi da quello della mancata accettazione,
valgono le norme di cui al 2° comma dell'art. 35 e dell'art.
50. L 'accettazione della carica di Presidente, Vice
Presidente e componente la Deputazione può essere manifestata
al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione
in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita
a verbale. In caso di mancata accettazione espressa
a termini di cui al precedente comma ovvero secondo
la disposizione di cui al I comma del presente articolo
il Consiglio dei Delegati procederà per le cari. che
non accettate a nuova elezione.
ART. 46 - I componenti degli organi del Consorzio
restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il
quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data
del 1° Gennaio.
ART. 47 - I componenti del Consiglio dei Delegati
entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione
uscente. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri
componenti la Deputazione Amministrativa entrano in
carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente
art. 45. Qualora le nuove cariche non siano state elette
o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui
al precedente art. 45, gli organi cessati per scadenza
del termine rimangono investiti della gestione interinale
del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti
di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento
dei nuovi corrispondenti organi. In tal caso i componenti
del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto
dell'accettazione di cui al precedente art. 45.
ART. 48 - Le dimissioni devono essere rassegnate
con lettera raccomandata diretta al Consorzio. Le dimissioni
hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione
da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione
dei dimissionari. Per quanto riguarda specificatamente
le dimissioni dalla carica di Delegato, queste hanno
invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di
esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati
scenda al di sotto dei due terzi, nel quale caso si
applica il disposto dell'art. 50 e seguenti.
ART. 49 - La decadenza delle cariche si verifica
quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una
causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che
senza giustificato motivo non partecipino per tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione,
nonchè coloro i quali non ottemperino alI 'obbligo previsto
dal successivo art. 54. La decadenza è pronunciata con
effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa
comunicazione dei motivi all'interessato. La cessazione
della qualità di rappresentante di cui al precedente
art. 6 produce la perdita della carica di Delegato.
La cessazione della carica di Delegato comporta la perdita
delle altre cariche consorziali.
ART. 50 - Quando il Presidente, i Vice Presidenti
od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa
cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere
convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per
provvedere alla loro sostituzione. Nel caso che il numero
dei componenti il Consiglio dei Delegati risulti ridotto
a meno di due terzi, dovrà essere convocata entro tre
mesi l' Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.
ART. 51 - Per la partecipazione alle sedute
del Consiglio e della Deputazione Amministrativa sono
rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente
sostenuta e documentata. Il Consiglio può deliberare
la corresponsione ai componenti gli organi di un gettone
di presenza di cui deve determinare l'ammontare. Il
Consiglio può inoltre decidere di corrispondere eventuali
ulteriori emolumenti a coloro che sono investiti delle
cariche consorziali.
ART. 52 - Le adunanze del Consiglio e della Deputazione
Amministrativa, salvo che non sia espressamente prescritta
una maggioranza specifica, sono valide con la presenza
della maggioranza dei Delegati in carica tra cui il
Presidente o almeno uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio
dei Delegati, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti,
elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della
seduta.
ART. 53 - Il Direttore del Consorzio partecipa
alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione
Amministrativa con voto consultivo. Nel caso che si
discutano questioni riguardanti i componenti gli organi,
il Direttore o il Segretario, l'interessato dovrà assentarsi,
e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo
saranno assunte dal Direttore, ovvero, se si assentano
sia il Direttore che il Segretario, dal Delegato o dal
Deputato più giovane presente. Potranno essere chiamati
ad assistere alle sedute degli organi altri funzionari
del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti
su determinati problemi.
ART. 54 - Il Consigliere o il componente la
Deputazione Amministrativa che in merito all'oggetto
di una determinata deliberazione ha, per conto proprio
o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio,
deve darne notizia agli altri Delegati o Deputati ed
assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi
dal partecipare alla relativa deliberazione. La violazione
di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche
consorziali, ferme restando le responsabilità per danni,
oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione
nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi,
non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
ART. 55 - Di regola le votazioni sono palesi.
Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone
ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Per
la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi,
in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta
e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli
astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e
sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto
quando il numero delle schede bianche sia superiore
a quelle delle schede con espresso il voto. In ambedue
i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza,
una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente
il numero degli astenuti o delle schede bianche. In
tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente
la maggioranza dei voti espressi. Coloro che si astengono
dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al
precedente I comma dell'art. 54 non vengono considerati
nè ai fini della determinazione del numero dei presenti
nè ai fini del computo dei voti.
ART. 56 - Per ogni adunanza viene redatto dal
Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data,
l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli
avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti,
degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati,
gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve
riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro
che hanno partecipato alla discussione e in quella sede
ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate,
distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in
cui viene chiusa la seduta. I verbali sono firmati dal
Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario,
nonchè dagli eventuali scrutatori.
ART. 57 - Le deliberazioni degli organi consorziali
debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per
tre giorni consecutivi non oltre il settimo giorno successivo
alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui
si dichiara 1 'urgenza sono pubblicate solamente nel
giorno immediatamente successivo. Gli allegati che hanno
formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti,
per 2 giorni successivi a quelli di pubblicazione, a
disposizione di chi ne voglia prendere visione.
ART. 58 - Contro le deliberazioni gli interessati
possono proporre opposizione dinanzi all'organo che
le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo
giorno di pubblicazione. L 'atto di opposizione è esaminato
nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso
con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente
a mezzo di raccomandata con r .r .entro 6 giorni. L
'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.
ART. 59 - Gli interessati possono prendere visione
del testo delle deliberazioni degli organi consorziali
e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative
spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti
comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.
Sezione VI
Collegio dei revisori dei conti
ART. 60 - Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
e da due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati
anche tra soggetti non consorziati. Almeno uno dei membri
effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'albo
dei Revisori dei Conti. La Giunta Regionale, prima dell'elezione
del Collegio, può designare, tra persone particolarmente
esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui
spetterà la Presidenza del Collegio. In mancanza di
designazione da parte della Giunta Regionale, il Presidente
del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti all'albo
dei Revisori dei Conti. Sono cause d'ineleggibilità
e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle
indicate nel precedente art. 14 del presente statuto
ad esclusione della lettera f) di esso. Non possono
inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio
dei Delegati e i dipendenti del Consorzio, nonchè i
loro parenti ed affini entro il quarto grado. I componenti
del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione
sul bilancio preventivo e sul consuntivo;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze
del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio,
ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta
delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo
dandone successiva, immediata comunicazione scritta
al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato
motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio,
decade dalla carica. In caso di cessazione dalla carica,
per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede,
con le modalità di cui al comma I del presente articolo,
alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti
entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati
decadono insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina. I Revisori supplenti -con precedenza al
più anziano d'età -sostituiscono gli effettivi che cessano
dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento
d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto
verbale che deve essere trascritto in apposito registro
con la sottoscrizione di tutti i presenti. Il Collegio
delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto
di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità,
dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata
convocazione del Consiglio dei Delegati. Ai Revisori
dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo
da determinarsi dal Consiglio dei Delegati all'atto
della loro elezione.
Sezione VII
Amministrazione
ART. 61 - L' esercizio
finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese
di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il conto consuntivo è approvato entro
il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio
finanziario.
Sezione VIII
Riparto della contribuenza
ART. 62 - Le spese a carico della proprietà
consorziata per il funzionamento del Consorzio, per
la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica,
nonchè quelle necessarie per l'espletamento di tutte
le altre finalità istituzionali del Consorzio, sono
ripartite -a bonifica ultimata -in ragione dei benefici
effettivamente conseguiti, per effetto della attività
consorziale, sulla base di apposito piano di classifica.
Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle
spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo
di piani di classifica provvisoria sulla base di indici
approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
Le deliberazioni di approvazione dei piani di classifica
provvisoria e di quelle definitive devono essere depositate,
ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 54 presso
l' Assessorato alI ' Agricoltura. Dell'avvenuto deposito
deve essere data notizia mediante avviso da pubblicarsi
nel foglio annunci legali della Provincia o delle Province
interessate. Contro le predette deliberazioni è ammesso
ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il
termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui al
precedente comma.
ART. 63 - I ruoli annuali dei contributi a carico
dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno
pubblicati nei Comuni interessati e successivamente
consegnati all'Esattore nei modi e termini stabiliti
per le imposte dirette. Contro l'iscrizione a ruolo
i consorziati possono ricorrere per errore materiale
o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve
essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro
trenta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso
di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia
la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre
con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
ART. 64 - La riscossione dei contributi consorziali
sarà effettuata a mezzo di esattore speciale unico il
quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso,
dovrà versare una adeguata cauzione e sarà retribuito
ad aggio.
ART. 65 - Il servizio di tesoreria per la riscossione
delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato
ad un Istituto bancario a trattativa privata.
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